La Rete ti dice chi sei

lascia una traccia nella grande memoria collettiva

Granbazaar.it: le prime sentenze già dopo l’estate. E il legale rappresentante è irreperibile

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granbazaar.it

Nuovi aggiornamenti sul caso Granbazaar.it a questo link:

http://www.ilciriaco.it/cronaca/news/?news=8248

per quanto mi riguarda la domanda è: possibile il negozio on-line sia ancora aperto?

Written by Bartleby

21 luglio 2011 at 14:45

Pubblicato su fregature

Granbazaar.it: causa penale collettiva per truffa

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granbazaar.itricevo e sottoscrivo:

abbiamo iniziato la procedura per intraprendere una causa penale collettiva alla quale si può partecipare da tutto il territorio nazionale senza recarsi a Roma. La causa prevede una denuncia per truffa.

Per avere le istruzioni si prega di scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica info@tredicesimoinsieme.org, o in alternativa, per chi dispone di un account Facebook, chiedere l’iscrizione a questo gruppo: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_195322617168924

Grazie

http://www.tredicesimoinsieme.org/?p=104

Written by Bartleby

20 marzo 2011 at 22:32

Pubblicato su fregature

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Granbazaar.it su Striscia la Notizia

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granbazaar.it

Per chi l’avesse perso, segnalo il video del servizio di Striscia la Notizia su Granbazaar.it, andato in onda sabato 18 Dicembre.

L’inviato Jimmy Ghione, raccogliendo le centinaia di segnalazioni pervenute in redazione, è andato prima nel “punto vendita” e poi dall’avvocato che rappresenta Granbazaar, apparso piuttosto a disagio di fronte alle telecamere.

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_12_ghio18.flv

Nel frattempo, il gruppo su facebook che riunisce i turlupinati di questo “negozio” on-line è arrivato a 200 persone. (http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=101341279924791&v=wall)

Da qualche giorno è attivo anche un forum dove è possibile comunicare direttamente, scambiare pareri e consigli ed organizzare eventuali azioni comuni.

Per accedere e registrarsi: http://granbazaar.is-very-bad.org/bbpress/

Staremo a vedere se l’intervento di Striscia la Notizia avrà qualche effetto sulla condotta commerciale di questo scorretto venditore. Ghione è stato piuttosto tenero, almeno per quanto riguarda questa prima visita…

Ricordo anche che per quanto riguarda le frodi telematiche è possibile chiedere aiuto al Gat.

Gli uomini del GAT – NUCLEO SPECIALE FRODI TELEMATICHE – costituiscono il reparto specialistico della Guardia di Finanza deputato al monitoraggio della rete Internet per prevenire, ricercare e perseguire gli illeciti di tipo economico finanziario.

GAT – Nucleo Speciale Frodi Telematiche –
tel. 06/22938926 – fax. 06/22938915 – email: sos@gat.gdf.it

http://www.gat.gdf.it/sito_php/index.php

…ma c’è ancora un’altra notizia che interesserà senz’altro i lettori di questo blog:

PROCEDIMENTO LEGALE PROMOSSO DALL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DI IRPINIA

La sede irpina dell’Unione Nazionale Consumatori, attraverso i suoi legali, ha da alcuni giorni avviato dei procedimenti civili nei confronti del sito di commercio online Gran Bazaar. “Il sito infatti – fa sapere l’Avv. Fabiola De Stefano, delegato UNC – da lungo tempo continua a ricevere ordinazioni e pagamenti per l’acquisto di merce di alta tecnologia (e quindi di costi altrettanto sostenuti) senza, tuttavia, spedire i prodotti ordinati e pagati in anticipo dagli acquirenti”.

Il caso ha assunto una dimensione nazionale, basti pensare che ieri sera se n’è occupata la trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”. Ecco il link al video: http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_12_ghio18.flv.

La sede irpina dell’Unione Nazionale Consumatori è gratuitamente a disposizione di tutti coloro che volessero intraprendere azioni giudiziarie nei confronti del sito Gran Bazaar, per informazioni ci si può rivolgere alla delegazione di Altavilla Irpina alla via Montevergine, 39 oppure tramite la pagina web http://www.studiolegaledesia.com/consumatori.htm.

fonte: http://www.irpiniaoggi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=57658&Itemid=3

Written by Bartleby

19 dicembre 2010 at 21:54

Granbazaar.it finisce pure sul giornale, in un articolo che parla di truffe on-line

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questo articolo è un aggiornamento alla vicenda Granbazaar.it Puoi leggere da qui la storia dell’inizio oppure puoi leggere uno tra gli ultimi aggiornamenti.

Su questo blog trovi anche un fac-simile per la lettera di messa in mora e un fac-simile di denuncia per truffa.

In questo altro articolo invece il fac-simile della denuncia da presentare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il numero verde da chiamare per segnalare il proprio problema (Antitrust)

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granbazaar.itNon mi ha per nulla sorpreso trovare lo sfogo dell’ennesimo turlupinato da Granbazaar.it (http://www.granbazaar.it) sul giornale Vero (disponibile nella versione on-line all’indirizzo http://www.verointernet.it/), in un articolo che ha come tema le truffe e le disavventure con gli acquisti on-line.

Da mesi questo blog segnala la condotta scorretta di questo venditore che attira i clienti con prezzi allettanti, incassa il pagamento anticipato e poi in tantissimi casi non consegna, inducendo il cliente a chiedere il rimborso che avviene solo dopo mesi. La scusa è l’improvvisa indisponibilità dell’articolo, che però guarda caso nel negozio on-line continua a essere disponibile per l’acquisto e con consegna solitamente in 5-10 giorni.

Un bel modo per raccogliere denaro facilmente, fare cassa e finanziare gli ordini di acquisto che invece vanno a buon fine. Dopo centinaia di segnalazioni, denunce alla Polizia Postale, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri ora anche qualche giornalista inizia a occuparsi di questo caso. Di seguito la scansione dell’articolo, datato Novembre 2010 e firmato da Ilaria Silvuni (fare click sulla miniatura per ingrandire)

 

E, ovviamente, non poteva mancare un gruppo su Facebook, composto dai tanti clienti furiosi: è visibile a questo indirizzo: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=101341279924791

Chiedere l’aiuto della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)

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(questo post è l’aggiornamento a questo articolo: leggi la storia dell’inizio, oppure leggi questo più recente)

Come l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può aiutare il consumatore a difendersi dalle pratiche commerciali scorrette.

Viene definita scorretta la pratica commerciale che è “contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20, comma 2, del Codice del consumo).

Vengono poi distinti due tipi di pratiche commerciali scorrette. Da un lato, vi sono le “pratiche ingannevoli”, che possono consistere di “azioni ingannevoli” o di “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. Dall’altro lato, vi sono le “pratiche aggressive”, intese come quelle che inducono il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento.

La nuova disciplina, inoltre, individua specificamente una serie di pratiche ingannevoli e di pratiche aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il bisogno di dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore. (tratto dal sito http://www.agcm.it/)

granbazaar.itDa mesi questo blog segnala (leggi) il comportamento scorretto da parte del venditore Granbazaar.it (http://www.granbazaar.it), denunciandone la condotta commerciale scorretta. La società Granbazaar s.r.l. nonostante le centinaia di segnalazioni alle autorità competenti continua imperterrita a proporre articoli a prezzi allettanti, esponendo una consegna che solitamente (attenzione!!) avviene in 5-10 giorni.

L’esperienza reale ci dice invece che in rete esiste un esercito di CLIENTI FURIOSI che dopo aver pagato anticipatamente rimangono impigliati in una serie di mancate consegne, promesse non mantenute e email di scuse.

E’ POSSIBILE DIFENDERSI!

Difenderi è possibile, anche attraverso la segnalazione al numero verde 800.166.661

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Di seguito la risposta del Garante della Concorrenza e del Mercato alla segnalazione di uno dei tanti malcapitati clienti di Granbazaar.it:

A partire da lunedì 12 novembre 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attivato uno speciale numero verde gratuito (800166661) per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. A queste segnalazioni, laddove si riscontrassero profili effettivamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, faranno seguito specifici approfondimenti istruttori da parte degli uffici del Garante. Il call center, attivo in fase sperimentale dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14, dipende dalla Direzione Generale Tutela del Consumatore e sarà in contatto con la Direzione Relazioni Esterne e la Segreteria di Gabinetto dell’Autorità. Il nuovo servizio rientra nelle iniziative adottate dall’Antitrust a seguito dell’entrata in vigore dei due decreti legislativi che ne hanno ampliato competenze e poteri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette (tra le principali novità, la possibilità di aprire un’istruttoria d’ufficio, il rafforzamento dei poteri ispettivi anche con l’ausilio della Guardia di Finanza e l’aumento delle sanzioni, il cui tetto massimo è passato da 100.000 a 500.000 euro).

Oltre al numero verde, utile per far sentire la propria voce, segnalare il proprio problema e riceve consigli utili, è possibile anche mettere per iscritto la propria denuncia.

Scarica il modello di segnalazione in materia di tutela del consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa: puoi scaricare il modello qui o direttamente dal sito http://www.agcm.it/

Una volta compilato, puoi inviare la denuncia per posta o fax a:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Verdi, 6/a
00198 Roma
tel. 06858211 – fax 0685821256

I poteri dell’Autorita

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla nuova disciplina, può, sia per le pratiche commerciali scorrette che per la pubblicità ingannevole e comparativa, avviare i procedimenti anche d’ufficio, ossia senza attendere segnalazioni esterne. Ha poteri investigativi, che comprendono la possibilità di accedere a qualsiasi documento pertinente, di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni, di avvalersi della Guardia di finanza, di disporre perizie.

Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro.

E’ previsto l’istituto degli impegni: ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità potrà rinunciare all’accertamento dell’infrazione se l’impresa si impegna a eliminare i profili di illegittimità rilevati nella pratica commerciale.

un acquisto lungo tre mesi. 42 giorni per riavere i soldi. Il sistema “Granbazaar”: come ti organizzo l’ecommerce all’italiana

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granbazaar.it

Aggiornamento sulla vicenda Granbazaar (www.granbazaar.it)

(per comprendere la storia leggi tutto dall’inizio)

6 giugno – 2 settembre: una parabola di 3 mesi per riavere i miei soldi, tra disperate richieste di informazioni via email, inutili e costose attese al telefono, promesse di consegna non mantenute, la messa in mora e una denuncia per truffa alla Guardia di Finanza.

IL TUTTO CON I  SOLDI DEL CLIENTE IN TASCA.

2 settembre 2010: ho finalmente ricevuto il rimborso. A tre mesi dall’acquisto e dopo 42 giorni dalla mia richiesta di rimborso (per legge il rimborso doveva avvenire al più presto e comunque non oltre i 30 giorni) Granbazaar.it ha riaccreditato i soldi sulla mia carta di credito, dopo avermi chiesto diverse volte i dati per effettuare un bonifico bancario (boh???). Tre mesi. Un tempo lunghissimo. E dire che io ho pagato con un semplice click. Una volta sono addirittura riuscito a parlare col mitico Federico “gestione ordini”! quasi non volevo crederci!

E NEL FRATTEMPO L’ARTICOLO DA ME ACQUISTATO – CHE PER ME NON ERA DISPONIBILE – E’ SEMPRE STATO IN VENDITA SUL SITO. DISPONIBILITA’ 5-10 GIORNI!

QUANTI ALTRI CI SARANNO CASCATI?

QUANTI ALTRI HANNO PAGATO IN ANTICIPO?

NON E’ UNA TRUFFA QUESTA?

IL CODICE DEL CONSUMO LA CHIAMA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA.

l’articolo 23 del codice del consumo vieta in maniera esplicita e inequivocabile di trarre vantaggio dall’esporre prezzi troppo competitivi di beni che non si possiedono in quel dato momento e che comunque presentano una conosciuta difficoltà di approvvigionamento per indurre il cliente più facilmente all’acquisto.

GIA’ SOLO SCRIVENDO LA PAROLA “GRANBAZAAR”, GOOGLE PROPONE LA RICERCA COMBINATA CON LA PAROLA “TRUFFA”

Questi furbi non hanno considerato che la rete sbugiarda tutti prima o poi.  avete mai provato a scrivere la parola GRANBAZAAR  su Google per vedere cosa esce fuori? avete idea di quanta gente incazzata c’è in giro per la rete??

Il giorno 2 settembre 2010 ho ricevuto da Granbazaar la seguente comunicazione:

Gentile cliente,

abbiamo provveduto ad evadere la sua pratica di rimborso. L’esborso sarà disponibile direttamente sulla carta di credito da lei utilizzata per il pagamento dell’ordine. La disponibilità economica è contestuale allo storno , ma potrà visualizzarlo solo nel proprio estratto conto del mese successivo. Le tempistiche di verifica sono indipendenti dalla Granbazaar srl e da imputare esclusivamente alle banche.

Cordiali saluti.

Cordiali Saluti
www.granbazaar.it

Già…cordiali saluti.

Intanto Granbazaar continua con le sua condotta scorretta, lascia che i clienti abbocchino ai prezzi bassi, intasca i loro soldi in anticipo e poi…e poi?

E poi se ci riescono ti mandano quello che hai acquistato. Altrimenti ti metti in coda, aspetti qualche mese che ti restituiscano i soldi CHE GLI HAI PRESTATO, CON I QUALI HANNO FATTO UN GRANDE ORDINE A UN BUON PREZZO DA QUALCHE VENDITORE ESTERO PER SODDISFARE I CLIENTI PIU’ FORTUNATI DI TE.

HAI PRESTATO I TUOI SOLDI A GRANBAZAAR A TASSO ZERO PER UN PAIO DI MESI, FORSE TRE. IN FONDO E’ BRAVA GENTE: ALLA FINE TI RIMBORSANO, DOPO CHE HANNO SISTEMATO I LORO AFFARI.

gentile cliente…cordiali saluti.

E ci vediamo presto. Magari in tribunale.

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AGGIORNAMENTO: è nato un nuovo muro del pianto dei turlupinati da Granbazaar.it

E’ on-line all’indirizzo: http://granbazaar.is-very-bad.org

Raccoglie un numero sempre crescente di adesioni da parte di clienti FURIBONDI, che espongono i fatti loro accaduti e cercano consigli su come difendersi dai nostri ormai celeberrimi venditori.

In questo blog e su questo nuovo sito trovate tutte le informazioni per tutelare i vostri diritti di consumatori.

E se avete letto questo blog fino a queste ultime righe, significa che ne avete bisogno.

Written by Bartleby

17 settembre 2010 at 16:56

GRANBAZAAR.IT: 40 giorni e ancora nessun rimborso

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granbazaar.it

La mia vicenda con GRANBAZAAR.IT: aggiornamento del 31 agosto (la storia completa parte da qui)

ATTENDO IL RIMBORSO DA ORMAI QUARANTA GIORNI. PROSSIMA DATA UTILE STANDO ALLE ULTIME NOTIZIE: 3 SETTEMBRE 2o1o.

…e l’obiettivo fotografico che per me non c’era è sempre stato in vendita nel negozio, alle stesse condizioni! Ma non mi era stato detto che non era disponibile?

A seguito dell’ennesimo mio sollecito, il 23 agosto ho ottenuto una risposta dal venditore alla mia richiesta di conoscere una data certa per essere rimborsato (il rimborso sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni, quindi il 21 agosto scorso):

Gentilissimo Sig. xxxxx,
evaderemo la sua pratica entro venerdì 03 Settembre.
Qualora non riuscissimo a recuperare le sue coordinate di pagamento le
chiederei gentilmente di volerci mandare il suo iban con relativo
intestatario del conto a maggior tutela del buon esito, in un modo o
nell’altro, del suo rimborso.

Siamo sinceramente dispiaciuti del disagio arrecatole
Cordiali saluti

(non firmato)

Il sempre crescente numero di messaggi e commenti che sto ricevendo a proposito del venditore GRANBAZAAR S.r.l. (www.granbazaar.it) mi sorprende: descrivono decine di situazioni in tutto e per tutto identiche alla mia.

La sequenza dei fatti, stando a quanto ho potuto leggere fin’ora, è solitamente questa:

  • il cliente acquista dal sito un articolo a un prezzo decisamente vantaggioso, solitamente il più basso se confrontato a altri venditori operanti on-line nello stesso settore;
  • il venditorese non è in grado di reperire l’articolo (il che sta avvenendo spessissimo, almeno negli ultimi mesi, vista la mole di lamentele trovate ovunque sul web) – dopo una certa attesa comunica via email la momentanea indisponibilità dell’oggetto, con un messaggio che – confrontato in seguito con altri – si è spesso rivelato un “copia-incolla” (il copia-incolla è legittimo, ma è un indizio della recente sistematicità con la quale questi problemi occorrono) recante una prima proposta di consegna dell’articolo a una data che solitamente è posta a un mese dall’ordine;
  • il venditore invia una ulteriore comunicazione nella quale informa il cliente di aver avuto problemi con il suo fornitore e propone al cliente una ulteriore attesa, che solitamente si rivela di altro mese. In alternativa propone al cliente di chiedere il rimborso. Attenzione: non propone al cliente il rimborso, ma propone al cliente di chiedere il rimborso (non è un dettaglio, infatti i tempi per legge cambiano…ndr).
  • Il cliente perde pazienza e fiducia e chiede il rimborso. Il venditore accetta la richiesta e comunica che questo avverrà entro i termini del contratto di acquisto, ovvero al più presto e nel termine massimo di 30 giorni.
  • I trenta giorni magari passano (sta succedendo un pò troppo spesso, chi si è informato lo sa) e il cliente non riceve nulla, nè rimborso nè una spontanea comunicazione del ritardo da parte del venditore (solitamente in questa fase comunicano i ritardi solo dietro sollecito del cliente), come è successo a me. Allora il cliente inizia a inviare email dai toni sempre più accesi fino a arrivare alla minaccia di denuncia alle autorità competenti, che solitamente non avviene per motivi vari, tutti più o meno compresi tra la volontà di credere alle promesse fatte e il sospetto di essere gli unici “sfortunati” a cui è capitata una azienda non proprio puntualissima nell’evasione delle pratiche.
  • Il venditore risponde ai solleciti del cliente con email cortesi e dai toni distaccati, scusandosi (tanto le email non costano nulla) innumerevoli volte per il ritardo accumulato e per il disagio subito, ma di fatto non provvede a tener fede agli obblighi contrattuali con l’aggravante che – ATTENZIONE – CONTINUA A VENDERE LO STESSO ARTICOLO (lo stesso con i dichiarati problemi di reperibilità!) SEMPRE CON CONSEGNA “SOLITAMENTE IN 5-10 GIORNI LAVORATIVI”, CON TANTO DI LED VERDE A FIANCO, NONOSTANTE COMUNICHI PRIVATAMENTE AL CLIENTE L’INDISPONIBILITA’ IMMEDIATA DELLO STESSO E SIA PERFETTAMENTE CONSAPEVOLE DI NON POTER EVADERE LE RICHIESTE NEI TEMPI DESCRITTI.

Così facendo il venditore viola esplicitamente la norma al Capo II, Pratiche commerciali scorrette, alla sezione I, paragrafo “e” del Codice del Consumo (http://www.codicedelconsumo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55)

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

Articolo 23:

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

c) OMISSIS

e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo’ avere per ritenere che non sara’ in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti;

L’articolo vieta espressamente di trarre vantaggio dall’esporre prezzi troppo competitivi di beni che non si possiedono in quel dato momento e che comunque presentano una conosciuta difficoltà di approvvigionamento per indurre il cliente più facilmente all’acquisto.

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Le pratiche commerciali scorrette e in ogni caso ingannevoli rientrano nei comportamenti interessati dall’articolo 49 della legge n.99/09, pubblicata sulla GU n. 176 del 31 luglio 2009, che riguarda la possibilità di avvalersi di una azione legale collettiva (detta anche azione di classe) da parte di utenti o consumatori aventi gli stessi diritti contrattuali e che versano tutti in una stessa situazione. (vedi post precedente)

L’azione infatti tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

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questo nella foto a destra è l’obiettivo da me acquistato il 6 giugno e che è sempre stato in vendita, dal quel giorno fino a tutto oggi, mentre io ricevevo la notizia dal venditore della sua indisponibilità:

Dal giorno dell’acquisto (e del pagamento, visto che l’unica forma di pagamento accettata è quella anticipata), fino a tutta la giornata di oggi il venditore dispone dei soldi del cliente, approfittando di una situazione di vantaggio chiaramente non corretta.

Non è mia intenzione parlar male di Granbazaar in maniera gratuita. Non conosco personalmente il titolare o i titolari di questa azienda, anche se ne conosco i nomi, che vengono fuori senza chiedere a nessun’altro se non a Google, effettuando una ricerca sulla loro società. Essi sono anche su facebook.

Non guadagno nulla da questo blog. Non c’è nemmeno la pubblicità. Non sono un Blogger, uno che ha fatto dello scrivere il suo mestiere.

Non sono un commerciante, non sono un loro concorrente. Sono solo un cliente che ci è rimasto molto male, che vuole indietro i suoi soldi, che si è sentito preso in giro, e che vuole sapere se questo modo di vendere, nella maniera in cui è strutturato, sia lecito o no.

Quello che penso è che, a meno che questo venditore non fallisca prima (una società può anche fallire, anche se attualmente non ho notizie che me lo facciano sospettare) riavrò i miei soldi. In ritardo, fuori dai termini contrattuali, ma li riavrò, perchè ho senza dubbio ragione e perché farò valere la mia ragione, in ogni luogo sarò chiamato a farlo.

Voglio però capire se la legge davvero permetta a un commerciante di operare in questo modo, in palese violazione del Codice del Consumo, e se l’indignazione di una persona normalissima come me, dal carattere solitamente tranquillo e ben disposto verso gli altri, sia in qualche modo giustificata, e non sia frutto di una anomala e clamorosa svista collettiva.

L’azione legale collettiva e la tutela dei diritti dei consumatori da pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali

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AZIONE LEGALE COLLETTIVA E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Class Action contro le imprese private, che cos’è

Lo scorso 23 luglio 2009 il Governo ha tradotto in Legge (n.99/09, pubblicata sulla GU n. 176 del 31 luglio 2009 ) il DDL Sviluppo 1195-B, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

L’articolo 49 della legge (vedi più avanti il testo) detta nuove disposizioni in materia di Class Action e sostituisce l’articolo 140-bis del Codice del Consumo.

 Chi la propone

L’azione legale può essere proposta con un atto di citazione al Tribunale competente dal singolo cittadino, da un’associazione o da un comitato. Se più soggetti presentano domande per gli stessi fatti, le procedure vengono riunite. Il nuovo emendamento toglie alle associazioni dei consumatori l’esclusiva nel promuovere l’azione, prevista invece nella prima versione della legge.

Per Consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi dalla normativa i diritti delle persone giuridiche e dei professionisti

Quando si applica

Sono sostanzialmente tre i settori in cui può essere applicata la normativa italiana sulle azioni collettive:

1. Diritti generatisi a seguito di contratti stipulati con una impresa da una pluralità di consumatori che versano nei confronti dell’impresa in una situazione identica 
2. Prodotti di consumo difettosi: l’azione collettiva può essere proposta dai consumatori finali di un dato prodotto difettoso o pericoloso nei confronti del produttore. In questo caso, a differenza del precedente, non serve l’esistenza di un contratto tra le parti 
3. Pratiche commerciali scorrette: si potrà applicare la class action anche contro quelle imprese che adottano comportamenti anticoncorrenziali

La legge ha previsto la non retroattività delle azioni collettive; queste sono dunque applicabili solo per illeciti compiuti successivamente all’entrata in vigore della legge, ovvero successivamente alla data del 15 agosto 2009.

(fonte: http://www.communityclassaction.it/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=118)

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Legge 23 luglio 2009, n. 99

“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 – Supplemento ordinario n. 136

(visualizza il testo sul sito del Parlamento Italiano)

 …

Art. 49.

(Modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. – (Azione di classe). – 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L’azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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31 agosto 2010 at 13:12

Polizia Postale: recapiti e informazioni utili

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La polizia delle comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i 20 compartimenti, con competenza regionale, e le 80 sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni.

Gli uffici sono dotati di indirizzi e-mail ai quali è possibile chiedere informazioni o inviare segnalazioni di violazione di norme penali nei settori della specialità.

Il principale sforzo operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni è nella direzione del continuo adeguamento della propria risposta alle nuove frontiere tecnologiche della delinquenza.

A questo indirizzo trovate i numeri di tutti i compartimenti: http://poliziadistato.it/pds/file/files/uffici_mail_postale_6_2008.pdf 

 

Compartimento Polizia Postale Lazio

Roma Viale Trastevere, 191
00100 (ROMA – RM)
telefono centralino: 06/5813608
telefono: 065813429
telefono: 065814225
Indirizzo email: poltel.rm@poliziadistato.it

Frosinone Via Vado del Tufo 67/A
telefoni: 0775/218532 – 218533 | fax: 0775/218534
email:
poltel.fr@poliziadistato.it

Latina P.le dei Bonificatori 8
telefoni: 0773/449210 – 449211 – 449212 – 449213 – 449214 |  fax: 0773449219 
email: poltel.la@poliziadistato.it 
 
 Viterbo Via Ascenzi 9
telefoni: 0761/335458 – 335561 | fax: 0761335499
email: poltel.vt@poliziadistato.it
 
 

Written by Bartleby

30 agosto 2010 at 10:08

Fac simile denuncia per truffa per acquisto on-line, presentabile ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza

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Esistono centinaia di ottimi commercianti che ogni giorno operano sul mercato con precisione e professionalità, mettendocela davvero tutta per ottenere la soddisfazione del cliente e quindi la sua fiducia.

Ma ogni tanto può accadere di trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli, ritardi intollerabili, comunicazioni imprecise o addirittura comportamenti fuori legge. Nel caso ci si rendesse conto di essere stati raggirati da una azienda che vende on-line articoli di qualunque genere, un modo per difendersi e far valere i propri diritti è quello di denunciare il fatto alle autorità competenti, ovvero ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza. 

Purtroppo una buona parte delle persone, non possedendo competenze specifiche e esperienza in materia legale, trova difficoltà a redigere da zero un documento simile; e sa bene che rivolgersi a un buon avvocato – sebbene sia sempre la soluzione più saggia e sicura – ha un costo che in alcuni casi potrebbe superare l’importo per il quale crediamo di essere stati raggirati.

In questo caso potrebbe essere utile avere davanti a sè un modello, da personalizzare con i propri dati e i fatti specifici accaduti: eventuali errori o inesattezze – anche di forma – potranno essere discusse con i verbalizzanti al momento dell’esposizione dei fatti, perfezionando quindi il documento prima di essere depositato. Speriamo non averne bisogno mai, ovviamente.

Vi invito a considerare tutte le forze dell’ordine come organi pubblici al nostro servizio, il cui scopo è quello di far rispettare sempre la Legge e raccogliere da parte dei cittadini qualunque notizia o sospetto di infrazione della stessa.

Di seguito, a titolo di esempio, il modello di una denuncia che ha come oggetto l’acquisto on-line con pagamento anticipato di un articolo che si credeva disponibile presso il venditore al momento dell’acquisto; il venditore a distanza di una decina di giorni – e dietro sollecito dello spazientito cliente – comunicava che l’articolo presentava un problema di reperibilità e proponeva lui – per più di una volta – una nuova data per la consegna dello stesso, molto in avanti nel tempo; in alternativa, proponeva al cliente il recesso dell’ordine e quindi il rimborso.

Nel frattempo però l’articolo in questione era ancora disponibile all’acquisto sul sito web del venditore, il quale approfittava della buona fede dell’acquirente e si faceva forte del pagamento anticipato di questi per prendere tempo e ritardare anche il rimborso, che non avveniva entro i termini previsti dalla legge.

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DENUNCIANTE: nome e cognome

Il sottoscritto [nome e cognome], nato a [luogo e data di nascita] e residente a [comune di residenza], in via [………..], codice fiscale [xxxxxxxxxxxxxxx]

DENUNCIA

La società [xxxxxxxxxxxx], con sede legale in via [xxxxxxxxxxxx] e con sede operativa in via[xxxxxxxxxxxx], partita IVA [xxxxxxxxxxxx] per non aver eseguito il rimborso di euro [xxxxxxxxxxxx] nei tempi previsti dal contratto di acquisto (giorni 30), a seguito della mancata consegna e quindi del recesso comunicato dall’acquirente al venditore in data [xxxxxxxxxxxx] a mezzo posta elettronica, acquistato on-line sul sito [xxxxxxxxxxxx] e pagato il giorno stesso dell’acquisto a mezzo bonifico/carta credito, avvenuto in data [xxxxxxxxxxxx].

DESCRIZIONE DEI FATTI

Il giorno [xxxxxxxxxxxx] acquistavo sul sito web [xxxxxxxxxxxx] l’articolo [xxxxxxxxxxxx], per un valore di euro [xxxxxxxxxxxx]. Pagavo immediatamente, a mezzo carta di credito/bonifico. Al momento dell’acquisto, il tempo di consegna indicato era di[xx] giorni lavorativi, come per molte altre cose in vendita sul sito, e un led verde a fianco dell’articolo lasciava chiaramente intendere che l’oggetto era disponibile immediatamente o che comunque non presentava problemi di disponibilità.
Per la spedizione, sceglievo di ricevere l’articolo a mezzo [xxxxxxxxxxxx]. Il giorno [xxxxxxxxxxxx], a [xx] giorni dall’ordine – senza aver avuto ancora nessuna notizia da parte del venditore relativa a problemi di reperibilità dell’articolo da me acquistato – pensavo bene di inviare una comunicazione a mezzo email per sapere a che punto fosse la lavorazione dell’ordine.

Di seguito, ottenevo questa risposta, che cito integralmente:

Citare la comunicazione email

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Dopo alcuni giorni, controllando lo stato dell’ordine sul sito, verificavo che la spedizione era stata finalmente prevista per il giorno [xxxx]. Quel giorno, un lunedì, non arrivava nessun corriere a consegnarmi l’articolo. Rassegnato, attendevo ancora altri [xx] giorni; quindi inviavo una nuova email di sollecito per avere almeno una nuova, indicativa data di consegna.

In data [xxxx] inviavo un nuovo sollecito, sempre a mezzo posta elettronica, dove chiedevo una data certa per la consegna dell’oggetto da me acquistato in data [xxxx].

Ricevevo questa risposta:

[esempio di comunicazione email che propone il recesso e quindi il rimborso]

Gentile Cliente,
Ci dispiace informarvi che [xxxxxxxx].
Le comunichiamo che la consegna è prevista entro il [xxxxx] come indicazione da parte del nostro fornitore principale. Se fosse invece intenzionato a disdire l’ordine può mandare tranquillamente una e-mail al nostro staff del recesso all’indirizzo [xxxxxxxxxxxx]
Rimaniamo a vostra completa disposizione.

Il venditore mi proponeva una nuova data di consegna, in data [xxxx]. Considerando che il mio acquisto era avvenuto in data [xxxxxxxxxxxx], il ritardo complessivo ammontava a circa [xxxx]. In alternativa, mi veniva proposto di chiedere il rimborso, che avrebbe richiesto una attesa massima di giorni 30.

Il Codice del Consumo, infatti, all’articolo 67 (ulteriori obbligazioni delle parti), infatti recita:

4.Se il diritto di recesso e’ esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista e’ tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e’ venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

(http://www.codicedelconsumo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=56)

Il venditore quindi, invitandomi a chiedere il rimborso e non offrendomelo invece a titolo di risarcimento per tutto il disagio arrecatomi, approfittava del più lungo tempo di attesa previsto per legge; sarebbe stato chiaramente opportuno da parte del venditore – che era nel difetto di non possedere l’articolo vendutomi come disponibile – offrire egli stesso il rimborso. Così facendo, il venditore guadagnava ancora 15 giorni di tempo per effettuare il rimborso. Nel caso infatti fosse stato il venditore a proporre il rimborso, i giorni di attesa massima si sarebbero infatti per legge ridotti a 15.

A questo punto, venendo meno da parte mia il rapporto di fiducia con il venditore, decidevo di ufficializzare la richiesta di rimborso con una lettera di messa in mora, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E IN OGNI CASO INGANNEVOLI

Il sottoscritto ravvisa la presenza di pratiche commerciali scorrette e in ogni caso ingannevoli da parte del venditore. Esiste infatti corrispondenza tra quello che afferma l’articolo 23 del Codice del Consumo e il modus operandi del venditore in oggetto.

L’articolo in questione vieta espressamente di trarre vantaggio dall’esporre prezzi troppo competitivi di articoli che non si possiedono al momento e che comunque presentano una certa difficoltà di approvvigionamento, per indurre il cliente all’acquisto approfittando della sua buonafede.

Il Codice del Consumo, nel Capo II, Pratiche commerciali scorrette, alla sezione I, paragrafo e, recita: 

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli Articolo 23:

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

c) OMISSIS

e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo’ avere per ritenere che non sara’ in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti;

(http://www.codicedelconsumo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55)

Ad avvalorare la tesi della pratica commerciale scorretta utilizzata con frequenza ci sono le tantissime testimonianze di altri clienti, che su numerosi “blog” o “forum di discussione” lamentano gli stessi problemi da me riscontrati col venditore in questione. Non è affatto difficile trovarne su internet, digitando su un qualunque motore di ricerca il nome del venditore come parola chiave.

Inoltre, a ulteriore riprova della malafede del venditore, c’è il fatto che l’articolo in questione, dal giorno dell’acquisto a tutt’oggi, risulta DISPONIBILE per l’acquisto on-line alle stesse condizioni che in forma privata sono state negate.

PER TUTTO QUANTO SOPRA DESCRITTO IL SOTTOSCRITTO

ritiene di essere stato vittima di un raggiro da parte dei responsabili della società xxxxxxxxxxx e chiede che venga instaurato un procedimento penale onde ottenere la loro punizione secondo i termini di Legge nei confronti delle persone che si ritenessero responsabili dei fatti. Chiede inoltre il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti esposti.

[opzionale] Alla presente si allega la lettera di messa in mora spedita con raccomandata A/R indirizzata alla società xxxxxxxxx recante data xxxxx e ricevuta dal signor xxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxx. Si allegano inoltre copie delle comunicazioni email intercorse tra le parti dall’inizio del contratto di acquisto a oggi, dalle quali si evince la conferma di avvenuto pagamento dell’articolo acquistato e i solleciti inviati per la mancata ricezione dello stesso da parte dell’acquirente.

Luogo e Data                                                                                                            In fede [nome e cognome]

Written by Bartleby

27 agosto 2010 at 10:40